Consulenza fiscale Terzo Settore ed Enti No profit Roma: Studio Commercialista Costanzo
Con la riforma del Terzo Settore sono state introdotte importanti modifiche alle norme riguardanti il mondo del No Profit. La principale norma di riferimento è il D.Lgs. 117/2017, detto anche codice del terzo settore. per gli enti del Terzo settore (ETS) che decidono di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), riguardante.
Le modifiche riguardano essenzialmente:
- il trattamento ai fini delle imposte dirette e l’istituzione di regimi agevolati;
- l’introduzione di alcune detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali;
- alcune agevolazioni ai fini delle imposte indirette e dei tributi locali;
- la tenuta e la conservazione delle scritture contabili.
Chi può diventare Ente del Terzo Settore
Tutti gli enti no profit hanno interesse a svolgere una valutazione circa la convenienza o meno ad iscriversi nel terzo settore, poiché non esiste un obbligo , tranne per le ONLUS, per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le organizzazioni di Volontariato (OdV) , le cui norme leggi istitutrici sono espressamente abrogate e sostituite dal Codice del Terzo Settore. Mentre però le APS e le OdV trovano nel codice specifiche disposizioni in quanto ETS di diritto, le ONLUS devono collocarsi obbligatoriamente in una delle tipologie di enti del Terzo settore previsti dall’articolo 4 del codice (enti filantropici, imprese sociali, reti associative e società di mutuo soccorso, ovvero soggetti di natura privata che, senza scopo di lucro, svolgono attività di interesse generale e sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Le ONLUS che non si iscrivono nel RUNTS deliberano lo scioglimento e hanno l’obbligo di devoluzione del loro patrimonio.
Chi è escluso dal Terzo Settore
Non tutti gli enti possono entrare a far parte del Terzo settore: sono esclusi per espressa disposizione del codice le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti. Infine, gli enti religiosi civilmente riconosciuti osservano la disciplina del codice del Terzo Settore 17/2017 e del 112/2017 limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, a condizione che per tali attività adottino un apposito regolamento che recepisca le norme del Codice e sia depositato nel RUNTS.
Decorrenza
Le disposizioni fiscali contenute nel codice del Terzo settore si applicano, in linea generale, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà rilasciata l’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del RUNTS (art. 104 del DLgs. 117/2017).Sono invece già operative le le seguenti misure:
- social bonus (art. 81);
- disposizioni su imposte indirette e tributi locali (art. 82);
- deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali (art. 83).
La disposizione derogatoria opera limitatamente alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS), iscritte negli appositi registri.
Le modifiche e l’abrogazione delle disposizioni fiscali operate dal DLgs. 117/2017 hanno la stessa decorrenza delle nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto.
Imposte sui redditi
Agli ETS si applicano:
- le specifiche disposizioni previste dal codice del Terzo settore;
- le norme del TUIR in materia di IRES, in quanto compatibili con le prime.
Enti del Terzo Settore non commerciali
Si considerano non commerciali gli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale in conformità ai criteri indicati per le attività non commerciali.
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, gli ETS assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di interesse generale, svolte in forma d’impresa non in conformità ai criteri indicati per le attività non commerciali, e le attività diverse (ad eccezione delle attività di sponsorizzazione), superino, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali (vale a dire contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti).
Il mutamento della qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale.
Attività di interesse generale non commerciali
Le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte:
- a titolo gratuito;
- oppure dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.
Attività svolta dalle associazioni del Terzo settore
Si considera non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente.
Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.
Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi, a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
Ne consegue che le associazioni culturali con la riforma perdono la decommercializzazione dei corrispettivi specifici ex art.148 TUIR a art.4 IVA, come pure la possibilità di applicare la legge 398/91 sui proventi commerciali.
Regime forfetario per gli enti del Terzo settore non commerciali.
Gli ETS non commerciali possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa. In tal caso il reddito si determina applicando differenziati coefficienti di redditività all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse, svolte con modalità commerciali, aggiungendo poi alcuni componenti positivi di reddito (es. plusvalenze).
Queste sono solo alcune delle peculiarità che riguardano il Terzo settore: proprio per questo per evitare di andare incontro ad errori nella valutazione se entrare a far parte del Terzo settore, è consigliato richiedere una consulenza. Il nostro studio negli anni si è specializzato proprio in consulenze aziendali e tributarie per associazioni culturali e fondazioni operanti in tutti gli ambiti, discipline olistiche, spettacolo, musica, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, società sportive dilettantistiche e federazioni nazionali sportive, ovunque localizzati.
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