Una verifica senza rilievi a una associazione sportiva equestre suggerisce i comportamenti da tenere per chiudere con una stretta di mano la partita con il Fisco
Nel difficile rapporto tra Fisco e contribuente può accadere che una verifica si concluda senza contestazioni, convalidando così quanto da tempo ribadiamo sulle pagine di questa rivista e cioè che un modus operandi in linea con i dettami normativi porta a un giudizio di coerenza e di correttezza della gestione da parte degli organi preposti ai controlli.
Quanto è successo a una associazione sportiva operante nel settore equestre offre lo spunto per alcune considerazioni di carattere operativo, oltre che per dissipare alcuni dubbi che tuttora affliggono gli operatori di questo particolare settore, caratterizzato dalla presenza di prestazioni rese agli associati proprietari di cavalli, a fronte delle quali i corrispettivi specifici raggiungono importi particolarmente elevati rispetto alle altre discipline sportive.
Occorre premettere che le operazioni dei verificatori sugli anni di imposta 2012 e 2013 non traevano origine da segnalazioni, ma dall'assenza di controlli a carico dell'associazione nell'ultimo biennio ed erano preordinate a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici previsti per gli enti non commerciali.
Nella fattispecie i verificatori, esperite le formalità relative al mandato, hanno acquisito la documentazione di rito, ed esattamente atto costitutivo, statuto e successive variazioni, libro Soci, libro del Consiglio direttivo, libro delle assemblee, documenti contabili, contratti immobiliari e di lavoro, estratti conto bancari, documentazione CONI, modello Eas; le dichiarazioni fiscali non sono state richieste in quanto già in possesso dei verificatori.
1. Controlli formali
Dando atto che né la normativa civilistica né quella tributaria prevedono particolari adempimenti contabili, se non a carico degli enti che svolgono attività commerciali, il controllo formale dei verificatori si è incentrato principalmente sulla regolarità degli adempimenti tesi a garantire la gestione democratica dell'associazione e la non lucratività, intesa quale divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione. A tale proposito, avendo riscontrato la istituzione di tutti i libri sociali nonché la presentazione del modello EAS, la regolare iscrizione al Registro del CONI e la redazione del rendiconto economico finanziario, i verbalizzanti hanno constatato che l'associazione ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla normativa.
2. Controlli sostanziali
Il controllo sostanziale ha preliminarmente preso in esame lo statuto al fine di verificare la presenza delle clausole statutarie necessarie per fruire delle agevolazioni fiscali in materia di imposte sul reddito e IVA di cui all'articolo 148 del T.U.I.R. e 4 D.P.R. 633/1972. Dall'analisi dello statuto non sono emersi rilievi, il che accade nella quasi totalità delle associazioni affiliate alla federazioni sportive, in quanto gli statuti vengono solitamente predisposti dalle Federazioni e dalle stesse vagliati in sede di prima affiliazione o aggregazione. Gli aspetti salienti dello statuto, esaminati sono stati quelli relativi allo scopo sociale, all'oggetto sociale, alle modalità di convocazione delle assemblee e allo scioglimento dell'associazione.
3. Libro soci
L'analisi del libro soci, è stata effettuata riscontrando la presenza dei nominativi riportati con quelli risultati dalla banca dati della Federazione, ivi iscritti in qualità di atleti; in relazione poi ai nominativi presenti sul libro soci i verificatori hanno effettuato il controllo di corrispondenza con le ricevute emesse dall'associazione a fronte di incassi per quote associative, lezioni e proventi per scuderizzazione dei cavalli. I verbalizzanti hanno anche riscontrato che tutti i componenti del Consiglio Direttivo erano stati regolarmente iscritti nel libro soci.
4. Libro delle Assemblee
Dalla tenuta del libro delle assemblee possono emergere molti indizi circa la democraticità del sodalizio, per cui la regolare tenuta dello stesso è di fondamentale importanza in caso di verifica. In particolare i verificatori hanno esaminato i verbali nell'arco di oltre venticinque anni, dando atto che fin dalla fondazione l'associazione non aveva mai mancato di annotare i nominativi degli associati presenti alle adunanze, così come le discussioni sulle modifiche organizzative, le nomine dei Consiglieri, le variazioni statutarie, ivi comprese quelle relative al recepimento delle norme fiscali ed infine dal 1999, i rendiconti annuali. Inoltre i verbalizzanti rilevavano che tutti i verbali recavano la regolare sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario.
5. Libro del Consiglio Direttivo
Anche questo libro riveste una particolare importanza, in quanto la sua regolare tenuta serve non solo a dimostrare che le decisioni non riservate all'assemblea sono assunte collegialmente dai soci delegati alle funzioni direttive ma anche a evitare che i verificatori possano maturare il convincimento che il sodalizio mascheri realtà di tipo imprenditoriale. Nello specifico il libro, esaminato nel lungo periodo, ha evidenziato la regolare annotazione dei membri presenti, nonché le discussioni del Consiglio sulle migliorie da apportare all'interno della struttura e sulle ammissioni e dimissioni dei soci; in particolare i verbalizzanti hanno rilevato l'effettivo turn over tra i membri del Consiglio Direttivo, esprimendo complessivamente un giudizio di trasparenza e correttezza dei fatti di gestione.
6. Analisi dei conti correnti bancari
I verificatori hanno potuto riscontrare che gli importi versati per assegni e contanti risultavano compatibili con le entrate dell'associazione; ugualmente dal controllo dei pagamenti, effettuato mediante controlli a campione emergeva la precisa corrispondenza con le fatture passive.
7. Contratti con i collaboratori
Sono stati esaminati i contratti con gli istruttori al fine di verificare il rispetto della soglie di esenzione previste dalla legge 133/1999 e successive modifiche. I verificatori hanno potuto constatare che gli stessi, in quanto proprietari di cavalli, erano regolarmente associati e corrispondevano al circolo le quote per il mantenimento degli stessi, con compensazioni in chiaro e con regolazione delle eventuali differenze contabili a mezzo banca.
8. Rendiconto economico
Dall'analisi del rendiconto e, in particolare, dall'assenza di rilievi in relazione alle tipologie di entrate emerge una conferma molto interessante per il mondo dell'equitazione: si tratta dei corrispettivi specifici per la scuderizzazione dei cavalli, vale a dire il corrispettivo pagato dai proprietari di cavalli per il mantenimento degli stessi presso le strutture. L'inquadramento di detti proventi tra le entrate istituzionali piuttosto che tra quelle commerciali non va sottovalutato, stante l'entità che tali corrispettivi raggiungono nei maneggi di maggiori dimensioni. Ed invero taluni verificatori, specialmente in passato, avevano gettato ombre sulla natura istituzionale di tale attività negando il beneficio della decommercializzazione alle “pensioni”, con pesanti ripercussioni, soprattutto in tema di imposta sul valore aggiunto (che nella fattispecie sconta l'aliquota ordinaria).
Non a caso, taluni circoli, temendo la riqualificazione dei proventi da scuderizzazione, optano prudenzialmente per il regime fiscale della 398/91, ma tale scelta ovviamente penalizza il soggetto che la compie sotto il profilo della concorrenza rispetto ai circoli che al contrario, non applicano l'IVA. Sul tema una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Milano (n. 2048/2014) ha chiarito che detti proventi sono riconducibili nell'alveo delle entrate decommercializzate in quanto conseguiti a fronte di attività essenziali al perseguimento degli scopi sociali. Tale pronuncia, seppur condivisibile in linea di principio, ha affermato tuttavia che la natura istituzionale dell'attività di “ospitalità” e cura del cavallo è riconosciuta solo per le quote costituenti meri rimborsi spese e non per eventuali somme eccedenti.
Agli operatori del settore non può non sfuggire la criticità di una simile impostazione che, oltre alla difficoltà pratica di individuare detti costi, lascerebbe comunque aperta la porta a pericolose valutazioni sul merito delle scelte operate. A sommesso avviso di chi scrive, e alla luce delle numerose, recenti verifiche prive di censure sull'argomento, sembra di poter concludere che le cosiddette pensioni dei cavalli sono da considerare alla stregua degli altri proventi istituzionali. Ciò che preme sottolineare è che il rispetto dei requisiti di legge e la corretta impostazione contabile e amministrativa, hanno come effetto premiante che tutte le entrate di carattere istituzionale delle associazioni, quali quote associative, lezioni, tasse di gara, tesseramenti, e nel caso delle attività equestri le scuderizzazioni (ma lo stesso dicasi per i rimessaggi nel settore degli sport nautici) godono delle agevolazioni fiscali poste dal legislatore a tutela e a promozione dello sport.