Il trattamento IVA dei premi nei concorsi equestri e non solo
Alcune sentenze della Corte di Giustizia UE e di Cassazione contribuiscono a escludere dall’applicazione del tributo comunitario i premi ottenuti dai soggetti passivi IVA in occasione delle manifestazioni sportive equestri.
In un precedente contributo sulle pagine di questa Rivista (Il trattamento fiscale dei premi nel comparto equestre, in Newsletter n. 5/2016) abbiamo esaminato gli aspetti tributari dei premi corrisposti dalla Federazione Nazionale Sport Equestri e dagli altri comitati promotori in occasione delle competizioni sportive.
L’approfondimento ha riguardato il comparto delle imposte dirette e quindi le ritenute applicabili alle varie fattispecie, prendendo in esame la complessa casistica costituita sia dalla molteplicità dei soggetti organizzatori (FISE, associazioni e società sportive, altri comitati promotori) che dai soggetti percipienti (cavalieri persone fisiche, proprietari persone fisiche, imprese agricole commerciali e non, società, associazioni, soggetti residenti e non).
Poiché anche ai fini IVA, possono sorgere dubbi in ordine alla imponibilità delle somme e dei premi corrisposti in relazione ai risultati di gara, con il presente approfondimento si vuole offrire un contributo agli operatori di questo particolare settore sportivo, caratterizzato dalla presenza di un binomio in gara costituito dal cavaliere e dal cavallo, spesso appartenente quest’ultimo a proprietari diversi dallo sportivo che ha conseguito il risultato.
Invero, l’argomento può rivestire interesse anche per quegli sport in cui la competizione si svolge attraverso “supporti tecnici” riconducibili a soggetti diversi da chi ha materialmente partecipato alla competizione e ottenuto il piazzamento (si pensi alla vela).
In materia di imposta sul valore aggiunto il problema della eventuale imponibilità delle vincite non si pone per gli sportivi, né per le associazioni dilettantistiche, in quanto soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, ma va esaminato limitatamente ai soggetti passivi e, tra questi, ai casi maggiormente ricorrenti nel comparto equestre costituiti da allevatori, ditte individuali e società agricole, società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e società commerciali.
A tal fine occorre chiarire che non rileva la soggettività IVA del soggetto erogante, in quanto l’operazione va inquadrata avendo riguardo al soggetto che ottiene il risultato, poiché è in capo a quest’ultimo che va verificato il presupposto oggettivo richiesto dall’art. 1 del d.p.r. 633/1972 per l’applicazione dell’imposta.
In altri termini si tratta di verificare se la partecipazione al concorso e l’eventuale ottenimento del premio configurano una prestazione di servizi in cui il premio può essere qualificato come "corrispettivo" ai sensi dell'art. 3, 1° comma, d.p.r. n. 633 del 1972 , ovvero come mera cessione di denaro, non assoggettabile ad IVA ai sensi dell'art. 2, 3° comma, lett. a), d.p.r. n. 633 del 1972.
Già in passato l’Amministrazione Finanziaria (cfr. Risoluzione n. 551537 del 23/12/1991 – Min. Finanze) a proposito del premio conseguito da scuderie di cavalli da corsa si era espressa per la non applicazione del tributo, ritenendo non ravvisabile nella fattispecie l’effettuazione di prestazione di servizi dietro corrispettivo.
Più recentemente la Corte di giustizia UE ha esaminato compiutamente la materia relativa alle competizioni sportive, rilevando come esse possono comportare la prestazione di svariati servizi distinti, ma strettamente connessi (Causa C-432/15 10/11/2016).
La sentenza ha il pregio di aver esaminato in modo minuzioso le fasi che realizzano le competizioni, a partire dal pagamento della tassa di iscrizione, cioè dal versamento che consente di partecipare alla competizione sportiva. A tale riguardo i giudici europei chiariscono che l’invocato sinallagma non è rinvenibile nel rapporto costituito dalla messa a disposizione del cavallo da parte del proprietario dietro pagamento della iscrizione, in quanto l’utilità che ne ricava il proprietario del cavallo non è certa né quantificabile, basandosi sul risultato della competizione.
La Corte ha evidenziato infatti che non configura una prestazione di servizi a titolo oneroso da parte del proprietario di un cavallo, soggetto passivo IVA, la messa a disposizione dello stesso all’organizzatore di una gara ippica, per partecipare alla quale abbia versato una tassa di iscrizione: sussiste invece il requisito oggettivo dell’IVA, se al proprietario del cavallo è corrisposta una retribuzione indipendentemente dalla posizione in classifica ottenuta.
La Corte evidenzia a tal fine che non è tanto la messa a disposizione del cavallo da parte del proprietario all’organizzatore a generare il versamento del premio, bensì il fatto che il cavallo consegua un determinato risultato, utile a vincere detto premio. Per quanto esso sia fissato e noto in anticipo, il suo ottenimento è di fatto subordinato alla realizzazione di una particolare prestazione e a una certa alea.
A tale proposito, i giudici richiamano, in senso adesivo, la giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale, la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come “operazione a titolo oneroso”, presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione ed un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Nel caso delle competizioni sportive, il carattere incerto del compenso spezza quel nesso diretto che deve esistere nei rapporti caratterizzati da uno scambio reciproco di prestazioni.
I principi espressi dalla Corte trovano conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5721/ del 9/3/2018), che nel far luce sui contratti atipici non sinallagmatici, ribadisce che non può qualificarsi come prestazione di servizi soggetta ad IVA l’obbligazione consistente nel pagamento di un premio, subordinatamente al verificarsi di eventi futuri ed incerti cui non corrisponde alcun obbligo da parte dell’eventuale beneficiario.
Per completezza di esposizione si fa presente che al momento dell’incasso del premio sarà necessario rilasciare fattura all’organizzatore del concorso (in formato elettronico a decorrere dal 1/1/2019) senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 d.p.r. 633/1972.
Quanto esposto a proposito dei premi in denaro deve intendersi applicabile anche ai premi in natura da indicare in base al “valore normale “preferibilmente comunicato dall’organizzatore del concorso.