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Q?
Si possono fare patenti temporanee senza incorrere nel divieto di adesione temporanea alla vita dell’associazione? I relativi proventi sono decommercializzati?
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A.
Preliminarmente occorre sgombrare il campo da equivoci che possono sorgere in ordine al concetto di adesione temporanea alla vita dell’associazione.
Oltre al caso in cui associato e tesserato coincidono, è frequente nelle Associazioni sportive dilettantistiche che l’associato non svolga attività sportiva; così pure - si pensi alle gare - può accadere che uno sportivo ”non associato” al circolo organizzatore svolga attività sportiva in quanto associato presso altra associazione affiliata alla stessa Federazione; ultimamente varie federazioni hanno introdotto le patenti temporanee al di fuori del contesto associativo.
La differenza consiste solo nel diverso trattamento fiscale degli incassi, in quanto al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali gli enti di tipo associativo devono inserire nello Statuto il divieto di adesione temporanea alla vita dell’associazione, non lo svolgimento temporaneo della pratica sportiva.
Ciò premesso, ricordiamo che le agevolazioni fiscali consistenti nella “decommercializzazione” dei corrispettivi per prestazioni specifiche, sono riservate alle attività svolte dalle ASD in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei tesserati sia propri che di altre associazioni che svolgono la stessa attività e facenti parte della stessa organizzazione o Federazione.
Ne consegue che i ricavi derivanti dalle attività svolte a favore di tesserati temporanei, sono fiscalmente irrilevanti limitatamente al periodo di durata del tesseramento.
Per completezza di informazione si fa presente che le problematiche esposte non riguardano le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata per le quali il requisito dell’appartenenza al sodalizio è privo di significato. Ai fini della decommercializzazione dei ricavi derivanti dall’attività sportiva, rileva solamente il tesseramento dell’atleta presso la Federazione. -
Q?
Le associazioni sportive dilettantistiche sono obbligate all’emissione della fattura elettronica?
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A.
Tutti i soggetti che prestano servizi o cedono beni alla Pubblica amministrazione sono tenuti all’adempimento, purché titolari di partita IVA. Ne consegue che l’Associazione Sportiva dilettantistica che effettua una prestazione nei confronti di un Comune o di una scuola dovrà utilizzare tale strumento qualora la prestazione configuri una prestazione di servizi per la quale si rende necessaria la fatturazione ai fini IVA (ad esempio una sponsorizzazione).
Diversamente, qualora le somme che l’Associazione debba incassare dall’ente pubblico non costituiscono un corrispettivo relativo all’attività commerciale il documento (nota debito, ricevuta) può essere emesso in formato cartaceo. Presupposto per l’utilizzo del formato cartaceo è dunque che l’ente non sia titolare di partita IVA, poiché in tal caso ancorché la prestazione sia estranea all’attività commerciale ai fini del tributo, permane l’obbligo di emissione della fattura in forma elettronica. La deroga è concessa quindi alle ASD munite di solo codice fiscale, come risulta da fonti ufficiali (risposta parlamentare alla Camera dello scorso 11/3/2015 ad apposita interrogazione). Va da sé che gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di società di capitali dovranno sempre utilizzare la fatturazione elettronica come strumento di dialogo nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Al fine dell'assolvimento del predetto obbligo cui sono soggette anche le associazioni e le società sportive, quando agiscono in qualità di operatori economici fornitori di beni e servizi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni (enti locali, scuole pubbliche, Federazioni Sportive ecc.) si suggeriscono i seguenti comportamenti:
• adeguare i propri sistemi contabili per emettere fatture elettroniche alla PA
oppure
• rivolgersi ad intermediari, vale a dire soggetti terzi che forniscono strumenti di supporto per la compilazione, trasmissione e per la conservazione sostitutiva della fattura elettronica prevista dalla legge. Gli intermediari possono essere: banche, Poste, altri intermediari finanziari, professionisti, imprese ICT.
Quest'ultima opzione sembra preferibile qualora l'emissione della fattura avvenga con carattere di sporadicità.
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Q?
Qual’è la percentuale di detrazione per le sponsorizzazioni delle associazioni in regime di 398/91?
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A.
Il decreto semplificazioni (Decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175), ha introdotto una modifica destinata ad eliminare incertezze nella applicazione della percentuale di abbattimento forfetario dell'IVA su alcune operazioni attive effettuate in regime di legge 398/91. sciplina della detrazione IVA relativa alle prestazioni di sponsorizzazione prevista nell'ambito del regime forfetario recato dall'art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile dai soggetti in regime di 398/91.
Il citato regime forfetario IVA stabilisce, in via generale, la forfetizzazione della detrazione nella misura del 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.
Anteriormente alle modifica introdotta dall'art. 29 del decreto, una specifica percentuale di detrazione forfetizzata era stabilita anche per le operazioni di sponsorizzazione nella misura pari al 10 per cento. La modifica normativa apportata dal citato art. 29, avendo eliminato, nella disposizione di cui all'art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, il riferimento alle prestazioni di sponsorizzazione e alla relativa percentuale di detrazione forfetizzata del 10 per cento.
Si rammenta che le associazioni e le società sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di 398/91 applicano il regime forfetario IVA, in relazione a tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali (cfr. circolare n. 165/E del 2000, par. 3.3) e, quindi, in relazione anche ai proventi relativi a prestazioni di pubblicità. Per tali proventi l’Amministrazione finanziaria ha chiarito (cfr. Circolari n. 165 del 2000, par. 3.1, e n. 21 del 22 aprile 2003, par. 3.1.2) che, in assenza di una specifica previsione nell’ambito della disposizione di cui all’art. 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, gli stessi godono della detrazione del 50 per cento stabilita in via generale dalla stessa disposizione.
Pertanto, prima della modifica introdotta dall'art. 29 del decreto, gli enti in parola applicavano la forfetizzazione della detretrazione forfetizzata del 10 per cento). Nel settore dello sport dilettantistico si sono manifestate incertezze applicative, sia in ragione del contenuto degli atti negoziali adottati dalle parti. Come chiarito dalla relazione illustrativa all'art. 29 del decreto, la previsione di un'unica percentualeticolare riferimento ai soggetti che optano per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, in un'ottica di semplificazione e di riduzione delle sopra evidenziate incertezze applicative
A seguito della modifica introdotta dall'art. 29 del decreto, pertanto, per gli enti in argomento.
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Q?
Tracciabilità movimentazioni finanziarie: aumento soglia operazioni in contante. Nuova legge stabilità 2016
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A.
La legge 190/2014 - cd.di stabilità 2015 aveva innalzato il limite massimo consentito per le operazioni in contanti da parte di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, elevandolo da euro 516,47 a 1.000,00. Il nuovo limite di €1.000,00 in un primo momento si era allineato a quello stabilito in tema di antiriciclaggio in vigore dal 6/11/2011 per la generalità dei soggetti, a prescindere dallo svolgimento di attività economiche. La norma riguarda tutte le transazioni, sia quelle a favore, che quelle effettuate dagli enti sportivi in parola. Gli importi superiori al nuovo limite devono pertanto essere effettuati mediante modalità che consentono la tracciabilità delle operazioni (assegni, bonifici, POS ecc.). La nuova legge di stabilità per il 2016 ha nuovamente innalzato il limite per le operazioni in contante elevandolo ad euro 3000,00. Tale nuovo importo però non si applica alle Associazioni e società sportive che continuano ad applicare le previsioni della legge 190/2014 e cioè quelle che prevedono movimentazioni in contante non superiori ad e1000,00.
Particolare attenzione si dovrà porre alle operazione cosiddette frazionate, cioè ai pagamenti artificiosamente suddivisi in importi inferiori alla soglia, al fine di aggirare il limite: al fine di evitare contestazioni in sede di verifica, è bene tener presente che il frazionamento normalmente non viene ricondotto ad un'unica operazione, ove esso sia effettuato in base una previsione contrattuale idoneamente documentata (contratto, ordinativo e simili).
SANZIONI
Il divieto di effettuare operazioni in contanti per importi superiori ad € 1.000,00 riveste particolare rilievo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/1991, in quanto il superamento del limite suddetto comporta la perdita delle agevolazioni fiscali previsti dalla legge 398/91.
Qualora siano disattese le disposizioni richiamate, il trasgressore rischia inoltre di incorrere in una duplice sanzione pecuniaria:
- sanzione tributaria da 258,23 a 2.065,83 euro ( art.11 del D.Lgs.471/97)
- sanzione amministrativa dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, ai sensi dell’articolo 58 D.Lgs. 231/2007 (disciplina antiriciclaggio). -
Q?
Chi deve presentare il modello EAS ed entro quali termini?
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A.
Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. EAS) deve essere presentato entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale si siano verificate variazioni relative ad informazioni già comunicate in precedenza. Le società sportive non sono tenute a presentare l'EAS.
Perché è importante il modello EAS
Attraverso il modello EAS l’Amministrazione Finanziaria acquisisce informazioni utili al controllo sulle associazioni sportive dilettantistiche che beneficiano delle agevolazioni fiscali e consente loro di avvalersene e di mantenerle.
Chi deve presentarlo
Non tutte le ASD sono obbligati alla presentazione del modello Eas, e quelle obbligate godono di alcune semplificazioni.
- Non sono obbligate le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) iscritte al CONI, che non svolgono attività commerciale né decommercializzata. Si tratta quindi delle associazioni che non ricevono corrispettivi a fronte di prestazioni specifiche, né svolgono attività commerciale ed i cui incassi si limitano alle sole quote associative.
- Sono ammessi alla compilazione semplificata, cioè a fornire solo alcune informazioni le associazioni diverse da quelle sopra citate, iscritte al registro del CONI.
Quali sono i dati che non devono essere comunicati
Non è necessario ripresentare l’EAS quando sono cambiati i dati del rappresentante legale dell’associazione e questi sono già noti all’Amministrazione finanziaria attraverso i modelli AA5/6 e AA7/10, rispettivamente per non titolari e titolati di partita IVA , oppure quando le variazioni si riferiscono ai seguenti punti dell’EAS:
- punto n. 20 (proventi per attività di sponsorizzazione)
- punto n. 21 (messaggi pubblicitari)
- punto n. 23 (ammontare medio delle entrate complessive)
- punto n. 24 (numero degli associati nell’ultimo esercizio)
- punto n. 30 (erogazioni liberali ricevute)
- punto n. 31 (contributi pubblici ricevuti)
- punto n. 33 (n.gg della raccolta pubblica fondi).
In caso di ripresentazione entro il 31 marzo, oltre alle variazioni occorre indicare nuovamente i dati che non sono variati.
Come va presentato
Il modello Eas deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente, per via telematica e su modello reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.
Cosa succede se viene presentato tardivamente
La tardiva presentazione del modello Eas rispetto al termine previsto, può essere regolarizzata versando una sanzione pari ad euro 258.